Descrizione
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza , che è il Dirigente Scolastico (Evidenziare Dirigente scolastico e inserire il Link alla pagina del Dirigente scolastico)
- Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Pomili
- recapito telefonico: +39 06.909.00.91
PEO rmic8dp005@istruzione.it - PEC rmic8dp005@pec.istruzione.it
- recapito telefonico: +39 06.909.00.91
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Titolare del potere sostitutivo: Dirigente AT: Dott.ssa Rosalia Spallino
PEO: usp.rm@istruzione.it
Attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Il diritto di Accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
In particolare, la normativa prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Istanza di Accesso civico semplice
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97,
è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative,
qualora l’istituzione scolastica o educativa ne abbia omesso la pubblicazione sul rispettivo sito.
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.
Istanza di Accesso civico generalizzato
L'Accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche ed educative, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto Decreto legislativo.